[1]Documenti per il transito agricolo
[2]1. - I documenti che danno diritto alle persone indicate negli articoli 7 (punti 2 e 3), 8, 9 e 10 del presente Accordo di recarsi dall'una all'altra arca, sono la tessera ed il permesso per il transito agricolo. 2. - La tessera per il transito agricolo e' valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed e' rinnovabile. Essa vale come documento di identita' e deve contenere le generalita' e la fotografia del titolare. 3. - Nella tessera per il transito agricolo devono risultare anche l'ubicazione di ciascun fondo, l'estensione ed il genere di cultura nonche' il numero e la specie del bestiame utilizzato per scopi agricoli. I nuovi nati del bestiame durante la sesta nell'alta area, debbono essere annotati da parte degli organi doganali sulla tessera per il transito agricolo entro giorni 14. A tal fine il titolare della tessera, esibira' un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale del luogo in cui la nascita del bestiame e' avvenuta. 4. - La tessera per il transito agricolo sara' rilasciata alle persone indicate nelle lettere a), b) e c) del punto 2 dell'articolo 7, nell'articolo 9 e nel punto 2 dell'articolo 10. Essa sara' conforme all'allegato 4. Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato alle persone di cui alle lettere d), c) ed f) del punto 2 dell'articolo 7 nonche' alle corrispondenti categorie di persone per quanto concerne gli usufruttuari di cui all'articolo 9. Esso sara' conforme all'allegato 5, sara' valida un anno e sara' rinnovabile. Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato anche ai lavoratori di beni immobili agrari appartenenti alle persone giuridiche di cui all'articolo 10 del presente Accordo. 5. - Nella tessera per il transito agricolo devono essere iscritti i membri della famiglia del titolare, nonche' i lavoratori fissi e temporanei, i pastori, i boscaioli e i carbonari che hanno diritto di recarsi dall'una all'altra area. Nella predetta tessera dovra' essere pure indicato il numero d'ordine dei permessi per il transito agricolo in possesso degli stessi. 6. - I minori di anni 12, che si accompagnano ad un congiunto titolare di una tessera per il transito agricolo e che siano in essa iscritti, non avranno bisogno del permesso per il transito agricolo. 7. Nella tessera per il transito agricolo dei conduttori saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo nonche' il tipo e la durata del contratto. 8. - Sulla tessera per il transito agricolo, che viene rilasciata al titolare del diritto di uso civico, verra' apposto il timbro bilingue con la scritta "Titolare di uso civico" ("Uzivalee obeinskega semljlsca a).
Testo vigente dal 2 agosto 1965
