[1]Persone giuridiche

[2]1. - Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'articolo 1. 2. - Resta inteso che il transito sara' consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art10 · fonte del testo