[1]Modalita' di rilascio

[2]1. - I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. 2. - I lasciapassare saranno emessi dalle autorita' jugoslave indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1. lettera b) e d) e dalle autorita' italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettere a) e e). 3. - I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorita' dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalita' che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sara' concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi. 4. - La validita' del lasciapassare inizia a partire dal giorno del rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validita' del lasciapassare non potranno essere effettuati nel successivo. 5. - I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocita' sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purche' siano forniti del "Certificato provvisorio di transito" rilasciato dalle autorita' di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sara' conforme all'allegato 3. Esso non e' soggetto all'apposizione del visto di reciprocita'. 6. - Qualora le autorita' di una, delle Parti contenenti rifiutino il visto, ne informeranno, al piu' tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorita' dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso. Qualora le autorita' di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorita' che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorita' dell'area adiacente. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validita' del lasciapassare, le autorita' interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorita' dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorita' richiedente la comunicazione del ritiro del documento. La segnalazione di un'autorita' all'altra, riguardante i casi sopradescritti, dovra' contenere le generalita' del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art6 · fonte del testo