[1]Usufruttuari
[2]Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell'articolo 7 a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni con il proprietario.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
