[1]Lasciapassare straordinario

[2]1. - In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi potra' essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento sara' rilasciato, da parte italiana e jugoslava, dai competenti organi addetti ai servizi di controllo dei punti di passaggio. Il transito delle persone alle quali e' stato concesso il lasciapassare straordinario avverra' d'intesa fra gli organi italiani e jugoslavi addetti al servizio di controllo nei punti di passaggio. 2. - Gli autisti di auto-taxi possono ottenere il lasciapassare straordinario solo in caso di trasporto di persone che hanno bisogno urgente di recarsi nell'area adiacente (morte, grave malattia di congiunti, nel caso di intervento medico) con la validita' di non oltre due giorni. In esso, l'organo competente (Polizia di frontiera o Milizia popolare) attestera' che la persona trasportata non ha altri mezzi per giungere a destinazione. Gli autisti di auto-taxi nel viaggio di ritorno possono trasportare solo le stesse persone. La persona trasportata deve essere in possesso del regolare lasciapassare ai sensi dell'articolo 4 punto 1 o del lasciapassare straordinario oppure del regolare documento di viaggio (passaporto). Il viaggio va effettuato attraverso la via piu' breve. 3. - Il lasciapassare straordinario dara' facolta' di soggiorno nell'altra area per un periodo fino a 10 giorni ed il transito sara' consentito per una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio. 4. - Il lasciapassare di cui sopra sara' conforme all'allegato 8 e dovra' essere esibito con la carta di identita'.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art15 · fonte del testo