[1]Lasciapassare

[2]1. - Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti, avranno diritto ad ottenere su domanda, un lasciapassare Esso sara' valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sara' rinnovabile. Qualora sussistano giustificati motivi, il lasciapassare potra' essere concesso, a domanda, per un numero maggiore di viaggi. in tal caso i motivi dovranno essere indicati nello stesso lasciapassare. 2. - Le persone che abbiano frequente necessita' di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, autisti di imprese di trasporto e di istituti ospedalieri, lavoratori ed impiegati che hanno rapporto di lavoro continuativo nell'altra area, nonche' il personale di istituti di assicurazione-sociale, incaricato di esercitare il controllo previsto dall'articolo 6 della Convenzione in materia di assicurazione sociale, firmata a.Trieste il 27 marzo 1956) avranno diritto ad ottenere un lasciapassare valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Le persone fornite del lasciapassare di cui al presente punto hanno contemporaneamente diritto anche al lasciapassare di cui al punto I. 3. - Nei lasciapassare sopra menzionati saranno indicate le generalita' del titolare e, sulla pagina interna della copertura, sara' applicata la sua fotografia, timbrata a secco. 4. - I possessori del lasciapassare possono recarsi in tutte le aree adiacenti di applicazione del presente Accordo attraverso qualsiasi punto di passaggio. Parimenti, anche all'atto del ritorno possono usufruire dei vari punti di passaggio. Il movimento dei titolari di lasciapassare e' consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo. 5. - I minori di anni 12, che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, dovranno essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti. 6. - I lasciapassare di cui ai comma 1 e 2 saranno conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art4 · fonte del testo