[1]Trattamento delle navi

[2]Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna di usare alle navi dell'altra L'arte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali, sia all'entrata, durante l'approdo ed all'uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni diritto, come pure per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, l'imbarco e lo sbarco. Saranno ridotte al minimo strettamente necessario le formalita' alle quali nei porti dell'altra area possano comunque essere sottoposte le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art28 · fonte del testo