[1]Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee

[2]Le linee marittime da passeggeri di cui al presente Accordo saranno esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava. In relazione al quadro dei servizi di cui all'articolo 22, le componenti autorita' locali di una delle Parti notificheranno alle competenti autorita' localli dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che eserciteranno le linee stesse, nonche' le navi che saranno impiegate.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art27 · fonte del testo