[1]Divieto di cabotaggio

[2]Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti contraenti non potranno effettuare il cabotaggio fra i porti dell'altra area. Non si intendera' per cabotaggio il fatto che una nave tocchi piu' porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altra area.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art29 · fonte del testo