[1]Soggiorno nelle aree adiacenti

[2]1. - Il rientro nell'area di residenza dovra' essere di regola effettuato al piu' tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell'articolo 4 ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo. 2. - Qualora sussistano giustificati motivi di lavoro, di cura, di famiglia e turistici il lasciapassare potra' essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovra' essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art5 · fonte del testo