[1]Tessera speciale

[2]Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di frontiera verra' rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti per l'adempimento delle funzioni loro attribuite dall'Accordo. Detta tessera sara' redatta secondo il modello di cui all'allegato 20, verra' rilasciata con validita' annuale e potra' essere prorogata. La tessera speciale dara' diritto al titolare ad un numero illimitato di transiti per il periodo di validita' indicato nella tessera, stessa. Le tessere speciali saranno rilasciate e firmate per ciascuna l'arte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione mista permanente. I Presidenti delle Delegazioni si scambieranno annualmente un elenco di persone alle quali e' stato rilasciato o prorogato il suddetto documento speciale e si informeranno, con scambio di lettere, di ogni successivo cambiamento. Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei punti di passaggio presteranno ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art58 · fonte del testo