1. - Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalita' per un periodo di tre anni. Il mandato dei verificatori e' rinnovabile. La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove, occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legalita' e la regolarita' di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. I verificatori trasmettono annualmente ai loro superiori una relazione sul risultato del loro esame. Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art23 · fonte su Normattiva