1. - Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa consultazione del Consiglio accademico, lo sottopone al Consiglio superiore per esame e giudizio in merito. 2. - Le modalita' di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
