Il governo della Repubblica italiana notifichera' agli Stati contraenti:
- a)tutte le firme;
- b)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- c)l'entrata in vigore della Convenzione;
- d)ogni modifica apportata alla Convenzione in conformita' dell'articolo 33.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
