da parte del Depositario Il Depositario notifichera' tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda: (a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso; (c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo; (d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformita' con l'Articolo 19.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art26 · fonte su Normattiva