disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorita' degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica e per impedire ogni abuso delle immunita' previste dal protocollo.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art8 · fonte su Normattiva