Art. 26 (Convenzione)
1. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
