Art. 27 (Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ciascun stato che abbia aderito alla presente Convenzione ed alla Comunita Europea che aderisce: a. ciascuna firma; b. il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi artt. 22, 23 e 24 d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Granada, il 3 ottobre 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia autenticata conforme a ciascuna degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonche' ad ogni Stato o alla Comunita' Economica Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione. Copia autenticata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed in lingua inglese, depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa Strasburgo, il 18 ottobre 1985 Il Direttore degli Affari Giuridici Del Consiglio d'Europa
Testo vigente dal 16 marzo 1989
