1. Per conseguire l'obiettivo definito dell'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
- 1)agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri;
- 2)raccogliere, riunire ed analizzare informazioni;
- 3)comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unita' nazionali definite all'articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;
- 4)facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unita' nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo;
- 5)gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11. 2. Per migliorare tramite le unita' nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni:
- 1)approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini;
- 2)fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili e livello nazionale per le attivita' operative;
- 3)elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori. 3. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol puo', in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attivita' di ricerca, nei seguenti settori:
- 1)formazione dei membri dei servizi competenti;
- 2)organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi;
- 3)metodi di prevenzione dei reati;
- 4)metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
