L'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della convenzione e' l'Unita' nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unita' nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~art3 · fonte su Normattiva