' NAZIONALI 1. Ciascuno Stato membro crea o designa un'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. 2. L'unita' nazionale e' l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unita' nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unita' nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unita' ai pertinenti dati nazionali. 4. Le unita' nazionali svolgono le seguenti funzioni:
- 1)fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
- 2)rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dell'Europol;
- 3)tenere aggiornate le informazioni;
- 4)utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
- 5)chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi;
- 6)trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
- 7)assicurare la legittimita' di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unita' nazionali stesse. 5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unita' nazionale non e' tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonche' agli articoli 8 e 10 se cosi' facendo:
- 1)si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale;
- 2)e' compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;
- 3)vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attivita' specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato. 6. Le spese sostenute dalle unita' nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento. 7. I capi delle unita' nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
