1. Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea. 2. I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
