DEL PARLAMENTO EUROPEO 1. La Presidenza del Consiglio invia annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Europol. Quest'ultimo e' consultato in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione. 2. Nei confronti del Parlamento europeo la Presidenza del Consiglio, o il rappresentante designato dalla Presidenza tiene conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto. 3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei Parlamenti nazionali, l'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
