1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi contenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente deve, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la prova soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse normalmente e ragionevolmente applicano all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa e di sospendere o revocare ad una impresa i diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 2 dei presente Accordo, o imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa degli anzidetti diritti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. In qualsiasi momento dopo che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, l'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti, a condizione che un servizio non sara' operato se non quando una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni dell'articolo C del presente Accordo non sia in vigore in relazione a quel servizio. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere l'esercizio da parte di un'impresa dei diritti specificati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo ovvero di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie nell'esercizio da parte di una impresa di quei diritti nel caso che l'impresa venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della Parte contraente che concede quei diritti oppure nel caso che non operi in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo, restando stabilito che, salvo che una sospensione immediata o l'imposizione di condizioni non sia necessaria per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, questo diritto sara' esercitato solo dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art3 · fonte su Normattiva