1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio quali gli "standards" di velocita' e di confort e le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente ai tassi delle commissioni di agenzia applicati in connessione con esse, devono essere concordate, se possibile - per ognuna delle rotte specificate - tra le imprese interessate, ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il trasporto aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti. 3. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche altra ragione una tariffa non possa essere concordata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 4. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo. 5. Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le autorita' aeronautiche dell'una e dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo. 6. Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, queste tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 3 agosto 1965
