1. Gli aeromobili utilizzati dalla impresa designata dell'una e dell'altra Parte contraente ed entrati nel territorio dell'altra Parte contraente cosi' come i carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo adibiti esclusivamente all'uso di detti aeromobili saranno esenti dai dazi doganali e da altri gravami e tasse imposti sulle merci al momento della loro entrata e uscita da detto territorio. 2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo e le provviste di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'uso esclusivo dei detti aeromobili menzionati nel precedente paragrafo 1, saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione o altre spese e tasse similari al momento del loro arrivo o uscita da detto territorio. 3. I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo dei detti aeromobili da parte delle imprese designate sul territorio dell'altra Parte contraente e riesportati sono esenti da dazi doganali, imposte di consumo e altre spese e tasse nazionali. 4. Questo trattamento e' in aggiunta e non pregiudica l'articolo 24 della Convenzione di Chicago per quanto riguarda gli obblighi delle due Parti contraenti l'applicazione di questo trattamento e' soggetta alle disposizioni di controllo delle autorita' doganali delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art4 · fonte su Normattiva