[1]Articolo IV

[2]1. - Ciascuno dei servizi convenuti puo' essere messo in esercizio immediatamente o in una data posteriore, a volonta' della Parte contraente alla quale si concedono i diritti, a condizione che:

  • a)la Parte contraente alla quale i diritti siano stati accordati abbia designato una impresa di trasporto aereo per esercire la rotta o le rotte specificate;
  • b)la Parte contraente che accorda i diritti abbia autorizzato l'impresa di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti cio' che essa fara' senza indugio, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo e nell'articolo VIII. 2. - L'impresa designata e' tenuta a fornire richiesta delle autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti la prova che essa e' in grado di adempiere a quanto prescritto delle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da tali autorita' per il funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artiv · fonte su Normattiva