[1]Articolo VI
[2]I certificati di navigabilita' aerea, di abilitazione, e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte contraente e che siano in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte, nel funzionamento dei servizi convenuti. Ogni Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non accettare per i voli al di sopra del proprio territorio, i certificati di abilitazione e le licenze rilasciati ai suoi nazionali dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.
Testo vigente dal 4 agosto 1965
