[1]Patenti e certificati

[2]I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di portata e le patenti rilasciati da una Parte Contraente o convalidati e ancora in vigore, saranno riconosciuti altrettanto validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere, relativamente ai voli sul suo territorio, i certificati di portata e le patenti concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un Paese terzo.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art12 · fonte su Normattiva