• a)Il presente Accordo sara' ratificato.
  • b)Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione che notifichera' ciascun deposito a tutti i firmatari.
  • c)Il presente Accordo entrera' in vigore appena depositati gli strumenti di ratifica da parte di tutti i firmatari.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art23 · fonte del testo