• a)Ciascuna Parte Contraente deve trasmettere all'Agente: 1. Tutte le informazioni necessarie per permettere all'Agente di conoscere esattamente la natura e l'esecuzione dei suoi accordi di pagamenti con altre Parti Contraenti; 2. Una situazione mensile dei saldi del o dei conti speciali che sono disponibili per le compensazioni come dei saldi che la Parte Contraente desidera escludere in conformita' dell'art. 5; 3. Un rapporto mensile nel quale sia indicato un tasso di cambio unico, convenuto con ciascuna delle altre Parti Contraenti, che la Parte Contraente, da cui e' redatto il rapporto e' disposta ad adottare per le compensazioni; 4. Una situazione mensile dei regolamenti in oro o in divise effettuati durante il mese dalla Parte Contraente alle altre Parti Contraenti; 5. Ogni informazione che permetta all'Agente di determinare le somme in divise da utilizzare in base al titolo II del presente Accordo; 6. Ogni altra informazione che la Parte Contraente ritiene utile all'Agente per l'adempimento del suo compito.
  • b)Qualora si tratti di Parti Contraenti le cui parita' di cambio non siano omogenee i saldi e tassi di cambio notificati secondo i comma 2 e 3 del paragrafo a) del presente articolo, saranno determinati in base alle disposizioni dell'allegato B che fa parte integrante del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art8 · fonte del testo