• a)Ogni volta che un regolamento in oro od in divise diventa esigibile nel corso di un dato mese in base ad accordo di pagamenti concluso tra due Parti Contraenti anteriormente alla firma del presente Accordo, tale regolamento e' differito finche' le compensazioni relative a tale mese non siano state effettuate.
  • b)Ogni regolamento in oro od in divise, che rimanga dovuto dopo le compensazioni relative al mese considerato, deve essere allora effettuato immediatamente. Ogni regolamento di tale natura deve essere segnalato dal debitore all'Agente ed all'Organizzazione.
  • c)Nessuna disposizione del presente articolo si oppone a che una Parte Contraente che e' creditrice adotti misure differenti d'intesa con un'altra Parte Contraente se, a seguito dell'applicazione del presente articolo, sia superato in modo continuo un margine di credito consentito dalla prima alla seconda.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art7 · fonte del testo