[1]Articolo XVII

[2]Le competenti autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, o ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxvii · fonte del testo