Art. 15 (Convenzione)
1. Ciascuna Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
