[1]DI APPLICAZIONE

[2]Le Parti realizzeranno la cooperazione militare e tecnica nei seguenti settori: - formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; - acquisizione di equipaggiamenti e materiali; - assistenza in materia di sanita' di trasmissioni logistica e servizi in funzione delle esigenze espresse da una delle Parti e stabilite di comune accordo; - scambio di informazioni strategiche; e piu' in generale ogni altro settore di interesse comune.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95~accordo-art2 · fonte su Normattiva