Art. 8 (Accordo) — Documenti d'identità dei marittimi
Ciascuna Parte contraente riconoscera' i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente ed accordera' ai titolari di detti documenti i diritti previsti negli articoli 9 e 10 alle condizioni ivi concordate. Detti documenti di identita' sono, per quanto concerne la Repubblica della Costa d'Avorio, il "Livret professionnel maritime" o la "Carte d'identite' maritime" e per quanto concerne la Repubblica italiana il "Libretto di navigazione".
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
