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[1]I versamenti per la Cassa postale di risparmio che fino all'entrata in vigore di questa Convenzione non furono alla stessa assegnati per l'accreditamento sui conti, saranno rimborsati all'avente diritto da parte dell'Amministrazione postale alla quale ora appartiene l'ufficio che ricevette il versamento.

[2]Gli ordini di pagamento della Cassa postale di risparmio, che fino alla data predetta saranno rimasti ineseguiti, verranno ad essa rimessi per la riallibrazione degli importi assegnati: cosi' pure saranno presentate alla Cassa postale di risparmio le notifiche ancora in arretrato sul conteggio di pagamenti gia' effettuati.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art12 · fonte del testo