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Nel caso che in seguito alla ripartizione definitiva del debito prebellico non assicurato, la quota parte attribuita all'Austria di una delle categorie di detto debito, fosse maggiore della parte contrassegnata come austriaca, i titoli delle relative categorie del debito dello Stato consegnati agli altri Stati contraenti in esecuzione dei punti 2 degli articoli 9 e 10 di questa Convenzione saranno scambiati nello stesso nominale verso titoli non stampigliati di quelle categorie del debito prebellico non assicurato nelle quali la parte contrassegnata come austriaca supera la quota spettante all'Austria.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
