Art. 16 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 232 parole tolte, 26 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Se all'atto della esecuzione di questaConvenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse gia' istituita per la soluzione di controversie interstatali una Corte arbitrale stabile generale, sara' nominato un apposito Tribunale arbitrale.
tolto: Questo Tribunale arbitrale sara' composto di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militare e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovra' appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia gia' rappresentato nel Tribunale arbitrale.
tolto: Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sara' eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.
tolto: La sede del Tribunale arbitrale sara' Vienna.
tolto: Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.
tolto: Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione dei casi sottoposti alla sua decisione.
tolto: La quota parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sara' fissata caso per caso dal Tribunale arbitrale.
tolto: Il Tribunale arbitrale sara' convocato a richiesta di ogni Stato interessato e decidera' a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.
tolto: La decisione del Tribunale arbitrale e' obbligatoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sara' appello contro le sue decisioni.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art16 · fonte del testo