Art. 17 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 195 parole tolte, 26 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: La presenteConvenzione sara' ratificata.
tolto: Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al piu' presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne dara' comunicazione agli altri Stati firmatari.
tolto: Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo italiano.
tolto: Questa Convenzione entrera' in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti contraenti.
tolto: Appena pervenute tutte le ratifiche, sara' redatto un apposito processo verbale, la data del quale sara' anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
tolto: In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
tolto: Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano, in francese ed in tedesco: il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sara' consultato il testo tedesco. In questo caso fara' fede quello dei due testi italiano o francese che e' conforme al testo tedesco.
tolto: Fatto in un solo esemplare, che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sara' trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.
tolto: Per
tolto: L'Austria: Remi Kwiatkowski.
tolto: La Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.
tolto: L'Italia: Imperiali.
tolto: La Polonia: Maciej Loret.
tolto: Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: Dott. Rybar.
tolto: La Romania: Ef. Antonesco.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art17 · fonte del testo