Art. 16 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]Se all'atto della esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse gia' istituita per la soluzione di controversie interstatali una Corte arbitrale stabile generale, sara' nominato un apposito Tribunale arbitrale.
[2]Questo Tribunale arbitrale sara' composto di un membro delegato dalla Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militare e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovra' appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia gia' rappresentato nel Tribunale arbitrale.
[3]Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sara' eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.
[4]La sede del Tribunale arbitrale sara' Vienna.
[5]Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.
[6]Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione dei casi sottoposti alla sua decisione.
[7]La quota parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sara' fissata caso per caso dal Tribunale arbitrale.
[8]Il Tribunale arbitrale sara' convocato a richiesta di ogni Stato interessato e decidera' a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.
[9]La decisione del Tribunale arbitrale e' obbligatoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sara' appello contro le sue decisioni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
