Art. 17 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]La presente Convenzione sara' ratificata.
[2]Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al piu' presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne dara' comunicazione agli altri Stati firmatari.
[3]Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo italiano.
[4]Questa Convenzione entrera' in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti contraenti.
[5]Appena pervenute tutte le ratifiche, sara' redatto un apposito processo verbale, la data del quale sara' anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
[6]In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
[7]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano, in francese ed in tedesco: il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sara' consultato il testo tedesco. In questo caso fara' fede quello dei due testi italiano o francese che e' conforme al testo tedesco.
[8]Fatto in un solo esemplare, che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sara' trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.
[9]Per
[10]L'Austria: Remi Kwiatkowski.
[11]La Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.
[12]L'Italia: Imperiali.
[13]La Polonia: Maciej Loret.
[14]Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: Dott. Rybar.
[15]La Romania: Ef. Antonesco.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
