Art. 4 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali ed indennita' caroviveri, dopo la data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, da uno Stato diverso da quello che avrebbe dovuto effettuare il pagamento in base alle disposizioni dell'articolo 1, sara' rimborsato dallo Stato o dagli Stati debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. II pagamento dovra' cessare a richiesta dello Stato per conto del quale esso si effettua.
tolto: La compensazione reciproca ed il rimborso dei pagamenti suddetti saranno fatti nella valuta dello Stato debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra gli Stati interessati. Tale disposizione non pregiudica menomamente le convenzioni particolari gia' esistenti in materia.aggiunto: Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-pensioni-assegnate-dal-cessato-governo-austria-art4 · fonte del testo