Art. 5 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ove sorgessero fra le Alte Parti contraenti delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti contraenti si obbligano a non sospendere ne' ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza del pensionato sia stata riconosciuta e salvo il diritto di pretendere, da parte dello Stato di cui il pensionato avra' acquistato la cittadinanza, il rimborso, dei pagamenti fatti.
tolto: La contestazione sara' portata a richiesta del pensionato o dello Stato interessato, avanti al Tribunale Arbitrale che sara' competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine di un anno.aggiunto: Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-pensioni-assegnate-dal-cessato-governo-austria-art5 · fonte del testo