Art. 1 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 354 parole tolte, 24 parole aggiunte in 19 capoversi.
Convenzione tolto: fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, relativa alle pensioni che erano state aggiunto: pensioni assegnate dal cessato Governo tolto: dell'Austria.
tolto: L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
tolto: Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:
tolto: Il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
tolto: il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario;
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;
tolto: Il Capo dello Siato Polacco:
tolto: il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;
tolto: Sua Maesta' il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
tolto: il signor Ottokar Rybar, ex deputato;
tolto: Sua Maesta' il Re di Romania:
tolto: il signor Al. Em. Lahovary, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: A partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti contraenti prendera' a suo carico le pensioni, le graziali e le indennita' caroviveri dei pensionati civili e militari che, alla data del 3 novembre 1918, erano gia' state accordate dal cessato Governo austriaco ai beneficiari riconosciuti e divenuti in virtu' del suddetto Trattato, cittadini dello Stato rispettivo, sia di pieno diritto sia per opzione o per elezione.
tolto: Alle stesse condizioni saranno a carico delle Alte Parti contraenti le pensioni, graziali e indennita' caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano gia' state assegnate dalle cessate amministrazioni comuni dell'antica Monarchia austro-ungarica, compresa l'Amministrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina, ai beneficiari che, alla data suddetta, erano cittadini del cessato impero d'Austria.
tolto: La presente Convenzione non si applica alle pensioni, graziali e indennita' caroviveri dei pensionati delle Ferrovie dello Stato; non si applica inoltre a quelle dei pensionati delle altre imprese delle Stato che non erano a carico dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni. aggiunto: Austria-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-pensioni-assegnate-dal-cessato-governo-austria-art1 · fonte del testo