Art. 6 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per quanto riguarda le pensioni suddette, e' inteso che la presenteConvenzione si applica per analogia anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'educazione di questi ultimi ed ai «quartali morami» (Sterbequartal).
tolto: Al riguardo, si dovra' prendere per base la cittadinanza dell'impiegato defunto; nei casi di opzione fatta da parte della vedova in conformita' ai Trattati di Pace, si prendera' per base la cittadinanza acquistata da quest'ultima.aggiunto: Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-pensioni-assegnate-dal-cessato-governo-austria-art6 · fonte del testo