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[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano, che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

[2]Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

[3]La presente Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avra' efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

[4]In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

[5]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

[6]Per

[7]L'Austria: Remi Kwiatkowski.

[8]La Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.

[9]L'Italia: Imperiali.

[10]La Polonia: Maciej Loret.

[11]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. Rybar.

[12]La Romania: A. Em. Lahovary.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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