Art. 9 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
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[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano, che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
[2]Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.
[3]La presente Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avra' efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.
[4]In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
[5]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.
[6]Per
[7]L'Austria: Remi Kwiatkowski.
[8]La Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.
[9]L'Italia: Imperiali.
[10]La Polonia: Maciej Loret.
[11]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. Rybar.
[12]La Romania: A. Em. Lahovary.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
