Art. 1 (Convenzione tra Italia e Regno Serbo Croato Sloveno)
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[1]Convenzione tra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, relativa alle pensioni comunali e provinciali.
[2]L'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;
[5]Sua Maesta' il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
[6]il Signor Ottokar Rybar, ex deputato;
[7]i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[8]Art. 1.
[9]Le provincie e i comuni politici che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno e corrisponderanno le pensioni, le aggiunte di carestia, e gli altri assegni di riposo previsti dai relativi regolamenti ai propri funzionari pensionati, i quali divenissero cittadini dell'altra Alta Parte contraente in base ai Trattati di pace, nello stesso ammontare e giusta gli stessi principii come ai funzionari pensionati, divenuti cittadini dello Stato al quale i sopradetti enti appartengono. Lo stesso valore per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
