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Il pagamento delle pensioni e delle aggiunte di carestia e degli altri assegni di riposo di cui all'art. l nelle circoscrizioni provinciali e comunali divise per effetto dei Trattati di pace, stara' a carico dell'Amministrazione provinciale o comunale di quella parte delle circoscrizioni alla quale i singoli pensionati aventi diritto appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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