Art. 3 (Convenzione fra Austria e Italia)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 27 parole aggiunte.
tolto: Qualora dall'applicazione della disposizione precedente derivasse a una delle due parti della circoscrizione divisa, un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'articolo 204 del Trattato di San Germano sara' fissata per la ripartizione dei debiti pubblici, sara' tenuto conto di tale maggiore aggravio nel computo finale della quota di debito che dovra' stare definitivamente a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa.aggiunto: Convenzione fra Austria e Italia-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-fra-austria-e-italia-art3 · fonte del testo